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24/02/2020I CTU e CTP sono consulenti tecnici grafologi abilitati a lavorare in ambito giudiziario.
Chi è diventato grafologo ed ha superato anche la specializzazione in Peritale forense può ambire a diventare un consulente tecnico di parte o d’Ufficio del Tribunale, in cui esercitare la professione di perito.
Il perito è competente a formulare delle perizie che le parti usano per dirimere delle loro questioni personali o per esercitare delle azioni legali contenenti delle pretese di accertamento o meno della validità di scritture o sottoscrizioni.
Perizia e Perito
La Perizia è l’accertamento tecnico, l’analisi valutativa fatta da un esperto su una determinata questione per cui il professionista è chiamato ad esprimersi. La valutazione del consulente tecnico è l’attestazione di una determinata situazione di fatto che ha valore di prova certa in sede giudiziaria o extragiudiziaria.
Il perito altro non è che una figura esperta in un determinato settore, che può dunque esprimere, a ragion veduta, un parere tecnico e obiettivo su una determinata questione sulla quale è chiamato a pronunciarsi.
Nell’ambito della grafologia, la perizia grafologica è quella attestazione del consulente tecnico grafologo in merito all’autenticità o meno di uno scritto o di una sottoscrizione.
Il perito grafologo è quel consulente tecnico esperto nello studio della scrittura in grado di esprimere un parere circa l’autenticità, la veridicità e la paternità di uno scritto in capo ad una persona scrivente. La perizia grafologica è una cosa ben diversa dall’analisi della scrittura che fa un semplice grafologo.
Ciò che rende i pareri formalmente qualificati per diventare forensi o giudiziari è la predisposizione del parere espresso dal grafologo per risolvere determinate questioni a carattere giudiziario, che cioè possono diventare atti di accertamento in una causa civile o penale.
Il parere forense resta tale anche se la questione non arriva in un’aula di Tribunale ma rimane nella fase precedente della definizione detta extragiudiziale o pre-processuale.
Compiti del CTP
Il Consulente Tecnico di Parte, chiamato per brevità CTP, è il perito che con la sua opera cerca di dare una valutazione e quindi una risposta alla domanda del suo cliente o del suo avvocato.
Conoscendo l’esigenza del cliente egli dovrà adoperarsi in tutti i modi al fine di soddisfare le richieste del committente del lavoro e indagare gli scritti in suo possesso al fine di sostenere la posizione del cliente.
Il consulente tecnico di parte o CTP è un professionista che viene assunto da chi, coinvolto in un processo o che potrebbe esserlo in futuro, abbia bisogno di una perizia tecnica specifica, il compito del grafologo perito forense è quello di effettuare approfondite valutazioni nell’interesse della parte dalla quale è stato assunto.
Il CTP è pagato soltanto dal cliente che lo ha nominato, questi, in caso di vittoria della causa, potrà recuperare le spese di causa tra le quali rientrano anche quelle relative al proprio consulente.
La possibilità di nominare un CTP è stabilita dall’articolo 201 del Codice di Procedura Civile il quale stabilisce che, con il medesimo provvedimento con cui nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio, il giudice attribuisce alle parti la facoltà di designare un loro Consulente CTP (se non lo hanno già nominato in precedenza), indicando i termini entro cui effettuare la nomina.
Obblighi del CTP
Il ruolo del CTP è sostenere la parte che lo ha nominato e difendere i suoi interessi tramite le proprie deduzioni tecniche che possono essere espresse anche in corso di causa.
Tra le mansioni richieste al Consulente Tecnico della parte rientrano:
- assistere alle operazioni peritali svolte dal CTU, ai sensi dell’articolo 194;
- partecipare all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che interviene il CTU;
- intervenire sulle perizie e le indagini tecniche svolte dal CTU fornendo le sue osservazioni;
- limitare le sue osservazioni al campo di indagine stabilito dal Giudice per il CTU.
Le osservazioni che il CTP avanza in fase di udienza verranno trascritte nel relativo verbale, invece, le osservazioni in esito alle indagini del CTU verranno inserite nella perizia del CTU, ma faranno anche parte di un’apposita relazione a cura del Consulente di parte.
Il CTP deve affiancare il CTU sostenendo o criticando le osservazioni da lui fornite in base alle sue conoscenze ed esperienze in un determinato settore tecnico. Egli ha, dunque, un ruolo molto importante perché con le proprie conoscenze tecniche tutela l’interesse della parte che lo ha nominato, tanto quanto il suo legale.
Qualunque sia l’incarico, egli deve esercitare la sua professione con correttezza, onesta e probità, se dalla sua valutazione la tesi del suo cliente non può essere sostenuta egli ha l’obbligo di informarlo e di consigliarlo in merito.
Egli pertanto potrà accettare l’incarico solo se ritiene che le pretese della parte siano periziabili ed accertabili, se sono impossibili da dimostrare o dimostrano il contrario è meglio essere chiari col cliente ed evitargli una causa inutile o fortemente dubbia nel suo esito.
Potrebbe capitare che in Tribunale non non sia necessario sentire direttamente il CTP, bastando i suoi atti scritti (cioè la perizia), quindi agli atti del fascicolo del giudicante verrà prodotta soltanto la sua perizia, unitamente a quella di controparte; ma nella maggioranza dei casi egli è tenuto a seguire il procedimento giudiziario sino alla sua conclusione.
Compiti del CTU
Il Consulente Tecnico d’Ufficio è colui che viene nominato dal Giudice per dirimere una questione dibattuta già da due consulenti di parte che si contrastano e si contestano il risultato della loro rispettiva perizia.
Il consulente tecnico d’ufficio o CTU svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell’ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile.
Scopo del CTU è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell’udienza di conferimento dell’incarico e di relazionarne i risultati nell’elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d’Ufficio; può essere chiamato a “chiarimenti” (verbali o per iscritto) dal Tribunale.
Egli è condizionato nel suo operato dai quesiti posti dal Giudice e dalle indicazioni a lui date in sede all’incarico. Questa è la prima differenza col CTP che invece è più libero nel gestire il compito a lui affidato.
Il percorso di una CTU inizia con il giuramento in Tribunale del Perito, un momento questo formale che sancisce l’accettazione dell’incarico datogli dal Giudice e l’impegno a rispondere in modo scientificamente corretto al “quesito” che il Giudice gli pone.
Il C.T.U. dunque, in qualità di “tecnico ausiliario” del giudice, fondamentalmente deve:
- rispondere ai quesiti effettivamente posti, senza esorbitare. Nel caso sorgano questioni, ad esempio in riferimento all’interpretazione del quesito, farle dirimere direttamente al Tribunale, eventualmente sentite le Parti in Udienza;
- essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico, differenziando i fatti dalle opinioni: è possibile infatti che il C.T.U. – quando richiesto – esprima valutazioni e considerazioni soggettive;
- adottare il medesimo “metro” valutativo con le argomentazioni delle Parti (rigido, oppure flessibile, evitando “due pesi e due misure”)
- confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati;
- chiedere eventualmente al giudice come agire qualora si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell’incarico.
Differenze tra CTP e CTU
Le differenze sostanziali tra CTP e CTU riguardano soltanto il conferimento dell’incarico.
Mentre nel caso del consulente privato CTP egli è libero di gestire l’incarico come meglio crede per riuscire a soddisfare le esigenze del cliente, il CTU è vincolato dall’incarico ottenuto e dai quesiti posti dal Giudice in udienza.
Il consulente tecnico d’ufficio, inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, assume la qualifica di pubblico ufficiale e, di conseguenza, è soggetto ad un precipuo regime di responsabilità penale e disciplinare.
Egli ha “l’obbligo di prestare il suo ufficio” e, per il caso di inadempienza, il relativo regime di responsabilità civile si prospetta in termini di illecito aquiliano, secondo quanto dispone il secondo comma dell’art. 64 cod. proc. civ., ultimo inciso.
Il consulente di parte non è pubblico ufficiale, sicché non è di per sé soggetto al regime penalistico dei reati propri del pubblico ufficiale ed è assolutamente libero di non accettare l’incarico propostogli dalla parte privata.
La fonte dell’obbligazione professionale da lui assunta, infatti, è da ricercarsi nel contratto (di diritto privato) di prestazione d’opera intellettuale, con la conseguenza che il regime di responsabilità a lui applicabile non potrà che avere matrice contrattuale.
Inoltre, e questo è un aspetto centrale, l’opera del consulente tecnico di parte s’innesta nell’attività giuridica, che caratterizza il processo, in modo del tutto diverso rispetto a quella del consulente del giudice.
Se l’attività del professionista-consulente, in termini generali, è diretta “a soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel rispetto della verità scientifica”, infatti, non c’è dubbio che le “esigenze giuridiche”, che il consulente dell’Ufficio e quello di parte sono destinati a soddisfare, divergono.
Mentre l’attività del primo è preordinata a costituire la fonte tecnica del convincimento del giudice al fine della decisione nel merito di una questione preventivamente impostata sulla base di specifici quesiti sottoposti al professionista, la questione si complica con riferimento all’attività del secondo.
Le “esigenze giuridiche” che l’attività del consulente di parte è destinata a soddisfare, infatti, possono riguardare la stessa decisione “pre-giudiziale” di affrontare un processo: “in larga parte di circostanze, la decisione di affrontare la vertenza giudiziaria giace in ampia misura sul responso dello specialista”.
Infine vi è un’ultima differenza: mentre il CTU deve essere iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, il CTP non ha l’obbligo di essere iscritto a particolari elenchi e/o Albi e non deve neanche prestare giuramento invece richiesto al Consulente del Giudice.
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